Come ereditare senza testamento

  • di Gesù Barrena
  • lepre 6 mese
  • Legale
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La successione legittima, detta successione legittima, legale o legittima, ha luogo in caso di inesistenza o di invalidità del testamento del defunto. Data la necessità di eleggere un successore, e in assenza di un testamento scritto del defunto, la legge sostituisce tale testamento designando successori contumaciali tra i parenti del defunto. Questi eredi sono chiamati eredi legali. Se non ci sono eredi legittimi, erediterà lo Stato o una comunità autonoma.

La successione legittima è considerata una figura giuridica. È disciplinato dagli articoli 658 e seguenti del Codice Civile. Si verifica quando il defunto non ha fatto testamento, quando il testamento è dichiarato nullo, oppure quando è andato perduto. Si verifica anche quando il testamento non comprende tutti i beni del defunto.

Inoltre, si deve ricorrere alle norme sulla mancanza di eredi legittimi quando l'erede o gli eredi non rispettano alcuna condizione posta nel testamento o nel caso in cui gli eredi muoiano prima del testatore o se ripudiano l'eredità senza che vi sia sostitutivi né diritto di incremento.

Nel caso in cui un erede accertato venga dichiarato incapace di succedere, si dovrà ricorrere anche alle norme che regolano la successione legale.

Determinazione degli eredi in caso di successione legittima:

Il codice civile stabilisce una serie di regole per determinare l'erede o gli eredi. Gli eredi devono fare una dichiarazione notarile o giudiziale, a seconda dei casi.

– La successione corrisponde innanzitutto alla linea retta discendente (figli, nipoti, ecc.).

– In assenza di figli e discendenti del defunto, ereditano i loro antenati (genitori, nonni, ecc.).

– Se non vi sono discendenti o ascendenti, eredita il coniuge superstite e, in mancanza, i parenti collaterali del defunto fino al quarto grado (cugini, nipoti, pronipoti, cugini di primo grado).

– In mancanza di quanto sopra, eredita lo Stato.

Il coniuge superstite (vedovo o vedova) ha diritto almeno a:

– L’usufrutto di 1/3 nel caso in cui vi siano discendenti del defunto.

– L’usufrutto di 1/2 nel caso in cui non vi siano discendenti ma vi siano ascendenti.

– L’intera eredità patrimoniale, se non vi sono figli, discendenti o ascendenti.

Jesús Barreña, specialista in Diritto immobiliare e finanziario

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