Caso pratico giurisprudenziale sulle eredità senza testamento

  • di Gesù Barrena
  • 3 anni fa
  • Legale
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Caso pratico giurisprudenziale sulle eredità senza testamento. immagine della firma

Eredità senza testamento, detta anche eredità intestate sulla base di una sentenza del tribunale provinciale di Saragozza 620/2005.

La moglie del defunto impugna la sentenza del Tribunale di primo grado avanti al Tribunale provinciale, fermo restando che ha diritto a percepire la legittima eredità.

Alla morte del defunto senza aver fatto testamento, i figli si dividevano i beni ereditari. La moglie fa valere davanti ai tribunali di avere diritto a una parte del credito ereditario poiché questa è la legge per il caso di morte senza testamento.

La moglie del defunto ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale provinciale di Saragozza poiché in primo grado il tribunale non era d'accordo con lei. Ciò che lei sosteneva era di avere diritto a una parte dell'eredità del marito defunto, poiché questi non aveva fatto testamento prima della sua morte e, secondo la legge, aveva diritto all'usufrutto di una parte di essa.

Gli eredi legittimi (figli e nipoti) si rifiutarono di condividere l'eredità con lei e sostenevano che non ne avesse alcun diritto poiché, nonostante non fossero legalmente separati, erano stati di fatto separati per molti anni.

Risoluzione dell'udienza

L'udienza, per rispondere a questo caso, si è basata su quanto segue:

Ha affermato che si tratta di determinare l'ambito di applicazione dell'articolo 216 della legge 1/99 del 24 febbraio sulle successioni per morte in Aragona, che recita: "Il ricorso al coniuge superstite non avrà luogo se il decesso del coniuge al defunto è stata decretata giudizialmente la separazione..., o se sono stati separati di fatto di comune accordo che è inconfutabilmente registrato”.

In questo caso, nessuno contesta che i coniugi siano separati da più di 20 anni e risiedano in indirizzi separati.

Si trattava, quindi, di stabilire se la separazione di fatto sia avvenuta consensualmente e se sia stata attendibilmente confermata, poiché la legge intende escludere dalla chiamata all'eredità il coniuge separato per affetti e interessi, poiché non ha legami di sangue con il defunto.

La separazione imposta da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro non sarebbe sufficiente a privare il superstite diritto ereditario.

Il mutuo accordo non richiede prove documentali, può essere espresso o implicito.

Affidabilità non è sinonimo di prova documentale, ma si riferisce a ciò che prova di per sé, con tale forza e capacità di convinzione da escludere ogni dubbio o ragionamento contrario.

Su queste basi, la Camera rileva che i due hanno vissuto separati per più di 20 anni, non solo per residenza, ma anche per legami personali ed economici tipici di un rapporto coniugale.

Inoltre, la prolungata separazione implica una reciproca accettazione di quella situazione di fatto che si è consolidata. Così lo intendeva il STS il 13 giugno 1986. Inoltre, nel caso di specie, non vi sono prove di alcun tentativo di recupero della convivenza da parte di uno dei coniugi, quando non sussistono impedimenti al riguardo, poiché entrambi risiedevano a Madrid, lavoravano entrambi nella stessa società e, quindi, avevano una sufficiente autonomia economica risiedere in modo indipendente.

Inoltre, l'affidabilità di quella realtà è chiara.

Pertanto, sussistono i requisiti di cui all'articolo 216, il ricorso è stato respinto, confermando la precedente sentenza.

Giurisprudenza vista nel caso

Altre sentenze su successioni correlate senza testamento:

  • Trib. Soria – Sez. I – Foro competente: Civile – 2 – Delibera n.: 42/2006 – Racc. n.: 38/2006
  • Tribunale Provinciale di Orense – Sezione Seconda – Foro competente: Civile – 1
  • Corte di Cassazione – Prima Sezione – Competenza: Civile – 2- Racc. n.: 4065 / 2000

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Immagine Bordi Rafa en Pixabay

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